Attestato di carenza beni in Svizzera

Nell'eventualità che in seguito al pignoramento non sia stato possibile soddisfare in tutto o in parte il credito del procedente, allo stesso (e al debitore) viene rilasciato un attestato di carenza beni (relativo al debitore) per l'importo rimasto scoperto.

Ex articolo 149 LEF, tale attestato vale come riconoscimento di debito ai sensi dell’arti­­­colo 82 e con­ferisce al creditore i diritti indicati nell’arti­colo 271 numero 5 e nell’articolo 285. Entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può pro­seguire l’ese­cu­zione senza bisogno di nuovo precetto. Il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su di un credito ac­certato mediante un attestato di carenza di beni, né possono chiedergliene la rifu­sione i condebi­tori, fideiussori o altri obbligati in via di regresso che avessero do­vuto pagarli.

Ex articolo 149a LEF il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si pre­scrive in venti anni dal rilascio dello stesso; nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un anno a contare dal giorno dell’apertura della successione. Il debitore può sempre estinguere il debito versandone l’ammontare all’ufficio d’esecuzione che ha rilasciato l’attestato di carenza di beni. L’ufficio consegna l’importo al creditore o, secondo il caso, lo deposita presso la cassa dei depositi. Dopo il pagamento dell’intero debito, l’iscrizione dell’attestato di carenza di beni è cancellata dal registro. Della cancellazione viene dato atto al debitore che lo richieda.

Di seguito esempio di attestato di carenza beni:

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